Descrizione
Istituzione dell’elenco comunale degli elettori fuori sede
(Legge 9 ottobre 2026, n. 180, art. 8 – Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 65/2026 del 15 ottobre 2026)
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 65/2026 del 15 ottobre 2026, ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, che disciplina l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede.
La normativa consente, alle condizioni e nei termini previsti dalla legge, di votare nel Comune di temporaneo domicilio in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. La disciplina non si applica alle elezioni regionali e amministrative.
1. Requisito comune
Il Comune di temporaneo domicilio deve trovarsi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’interessato è iscritto.
2. Chi può presentare domanda
· Studio o lavoro: elettori temporaneamente domiciliati fuori Regione per motivi di studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi (art. 8, commi 2 e 3);
· Motivi di cura: elettori che ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per almeno tre mesi, comprendenti la data della consultazione, presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale (art. 8, comma 4);
· Caregiver familiari: elettori che, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione, prestano attività di cura e assistenza a una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria fuori Regione (art. 8, comma 5, primo periodo);
· Genitori o familiari conviventi di minori: elettori che, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione, accompagnano o prestano cura e assistenza a un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria fuori Regione (art. 8, comma 5, secondo periodo).
3. Termini per la presentazione della domanda
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Categoria |
Termine |
Consultazioni |
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Studio o lavoro: condizione già esistente al 31 dicembre |
Entro il 31 dicembre di ciascun anno |
Consultazioni dell’anno successivo |
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Studio o lavoro: condizione sorta dopo il 31 dicembre |
Entro 30 giorni dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
Consultazioni dell’anno in corso |
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Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori |
Non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione |
Consultazioni dell’anno in corso |
L’iscrizione nell’elenco ha durata annuale. Per votare fuori sede anche nell’anno successivo è necessario presentare una nuova domanda nei termini previsti.
4. Modalità di presentazione e documentazione
La domanda deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure con strumenti telematici, utilizzando il modello ministeriale allegato al presente avviso. Alla domanda devono essere allegati una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e la documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. La condizione può essere dichiarata anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le responsabilità, le sanzioni e i controlli previsti dalla normativa vigente.
La domanda può essere consegnata a mano all’Ufficio Elettorale del Comune di Casola in Lunigiana oppure trasmessa all’indirizzo PEC: comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it
oppure tramite email: anagrafe@comune.casolainlunigiana.ms.it Per informazioni: 0585/90013 int. 1.
5. Istruttoria e comunicazione dell’esito
Il Comune verifica il rispetto dei termini, la diversità della Regione di iscrizione elettorale rispetto a quella del domicilio temporaneo, la durata della permanenza o del periodo di cura/assistenza e la completezza della documentazione. In caso di mancanza dei requisiti, il Comune comunica all’interessato il diniego motivato; l’elettore potrà votare nel Comune nelle cui liste elettorali è ordinariamente iscritto.
Gli elettori ammessi sono assegnati alle sezioni ordinarie secondo un criterio di prossimità al domicilio temporaneo e, di norma, in numero non superiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella sezione. Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune rilascia l’attestazione di ammissione al voto, con indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione assegnata; l’attestazione può essere trasmessa anche per via telematica.
6. Esercizio del voto e revoca
Per votare, l’elettore deve presentarsi nella sezione indicata nell’attestazione, munito di documento di riconoscimento valido, attestazione di ammissione al voto e tessera elettorale personale oppure attestato sostitutivo rilasciato nei casi previsti dalla legge. L’elettore vota per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio.
La domanda può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione. Il Comune che riceve la revoca provvede alla cancellazione dall’elenco e ne informa il Comune di iscrizione elettorale per gli adempimenti di competenza.
Allegato: modello ministeriale di domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori fuori sede.
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Ultimo aggiornamento: 23 ottobre 2026, 10:20