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La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
Determinazione delle tariffe
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano economico finanziario che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi. Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017, art. 1 comma 527) ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti.
Comunicazioni variazione dati, apertura nuove utenze, cessazione e subentro.
Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 e modificato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2023 i soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione dello stesso e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza
delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. L'articolo specifica inoltre che i soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nella presente sezione si trovano il Regolamento cui fare riferimento, i modelli per le comunicazioni di cui sopra con riferimento alle utenze domestiche/non domestiche e la documentazione relativa alla determinazione e approvazione delle tariffe.
In particolare, per la comunicazione di apertura, cessazione, subentro o variazione dati relativa a utenze domestiche/non domestiche, è possibile scaricare e compilare il relativo modulo in TUTTI i suoi campi (indicando se si tratta di apertura nuova utenza, subentro, ecc.) e inviarlo compilato all'indirizzo mail tributi.casola@lunigiana.ms.it (allegando documento d'identità in corso di validità) oppure è possibile recarsi all'Ufficio Tributi del Comune di Casola in Lunigiana in Via Casola 32/A - 54014 Casola in Lunigiana (MS) per la compilazione in loco o la consegna del modulo già compilato.
Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2024, 12:48