Documenti
Ufficio responsabile del documento
Formati disponibili
Licenza di distribuzione
Ulteriori Informazioni
La Legge di Bilancio 2020: all’articolo 1, con i commi da 816 a 836, ha riordinato la disciplina in materia di occupazione di aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari.
A decorrere dal 2021, infatti, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836, sostituisce:
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità;
- il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Di seguito si riporta Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e autorizzazione o esposizione pubblicitaria del Comune di Casola in Lunigiana, approvato con deliebra di Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2020 e le delibere di Giunta di approvazione delle tariffe annualmente determinate.
Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2024, 12:52