Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Per poter esercitare il voto per corrispondenza, gli elettori temporaneamente residenti all’estero, devono presentare domanda al comune di residenza utilizzando il modello allegato referendum-2025-modello-opzione-temp-estero
Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.
Si segnala che la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all’estero per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza.
La domanda può essere presentata al Comune entro il 7 maggio 2025 (32° giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della consultazione) con le seguenti modalità:
• consegnata a mano, anche da persona delegata, all’Ufficio Anagrafe;
• a mezzo PEC all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Casola in Lunigiana comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it;
• tramite mail inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria anagrafe@comune.casolainlunigiana.ms.it.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale tel. 0585/90013 int.1
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Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2025, 02:21